Statuto
STATUTO:
Art. 1
E’ costituita l’associazione denominata “S.O.F.I.A. – Sostegno Operativo Famiglie Italiane Assistenza- Onlus” organizzazione non lucrativa di utilità sociale (Onlus)”.che assume la forma giuridica di associazione non riconosciuta ai sensi del Codice Civile e della normativa in materia.
L’associazione assume nella propria denominazione la qualificazione di Organizzazione non lucrativa di utilità sociale (in breve Onlus) che ne costituisce peculiare segno distintivo ed a tale scopo viene inserita in ogni comunicazione e manifestazione esterna della medesima.
Art. 2
L’associazione non ha fini di lucro. Essa intende perseguire esclusivamente finalità di solidarietà sociale.
Scopi preminenti dell’associazione sono lo svolgimento di attività nei settori indicati nell’art. 10 del D.Lgs. 460/97, ed in particolare:
assistenza sociale e socio-sanitaria;
assistenza sanitaria;
beneficenza;
formazione.
Per perseguire tali scopi l’associazione svolge le seguenti attività:
sportello di ascolto e di assistenza psico-socio-pedagogico, anche mediante l’ attivazione di un numero verde, rivolto
– a donne maltrattate o vittime di violenza e ragazze madri in stato di difficoltà emotivo-relazionale,
– a genitori per supportarli nella gestione della separazione nonché sostenerli nel compito della genitorialità,
– alcolisti ed ex-alcolisti, tossicodipendenti ed ex-tossicodipendenti, ed altri soggetti affetti da dipendenze,
– a tutti coloro che vivono condizioni di disagio fisico, psichico, economico, sociale o familiare quali: minori, adolescenti ed adulti diversamente abili; minori, adolescenti ed adulti con problematiche del comportamento e dell’ adattamento sociale; minori ed adolescenti allontanati dal contesto familiare e che vivono presso case famiglia.
L’ Associazione “S.O.F.I.A. – Sostegno Operativo Famiglie Italiane Assistenza- Onlus” organizzazione non lucrativa di utilità sociale (Onlus)” propone progetti innovativi di domiciliazione integrata per l’autonomia e la cura delle persone con disabilità, nonché servizi di assistenza domiciliare per persone bisognose e/o anziane che vivono in stato di disagio psichico o fisico, economico, sociale e familiare.
Attiva progetti e laboratori ludico-didattici, creativo-manipolativi, socio- educativi, espressivo-emozionali, per minori ed adolescenti a rischio di devianza, diversamente abili, adulti ed anziani svantaggiati in ragione di condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari quali disoccupati, ex-tossicodipendenti, ex-alcolisti, ex-detenuti e/o detenuti ammessi alle misure alternative al carcere, ragazze madri e /o straniere in disagio economico.
Attiva corsi di formazione per l’acquisizione di nuove competenze e capacità quali :
corsi di alfabetizzazione informatica e di recupero delle tradizioni artigianali rivolti a soggetti svantaggiati in ragione di condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari quali: disoccupati, ex-tossicodipendenti, ex-detenuti e/o detenuti ammessi alle misure alternative al carcere, adolescenti ed adulti con problematiche del comportamento e dell’ adattamento, donne maltrattate o vittime di violenza;
Associazione, per il conseguimento dei propri scopi, in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione, potrà promuovere, occasionalmente, raccolte pubbliche di fondi e mercatini di beneficenza.
L’associazione si propone altresì di organizzare campagne di fund raising a favore di altre onlus a sostegno della ricerca scientifica.
È fatto divieto all’associazione di svolgere attività diverse da quelle sopra elencate. L’associazione potrà tuttavia svolgere attività direttamente connesse a quelle istituzionali, ovvero accessorie in quanto integrative delle stesse, nei limiti consentiti dal D. Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460 e successive modifiche e integrazioni.
Art. 3
L’ubicazione della sede è in Massa di Somma (NA) Corso Tullio Boccarusso, 140.
Un’eventuale modifica della sede non rappresenta modifica dello statuto .
L’Associazione ha durata illimitata ma potrà essere sciolta con deliberazione dell’Assemblea straordinaria
PATRIMONIO
Art. 4
Il patrimonio è formato:
a) dalle quote sociali e eventuali contributi volontari degli associati che potranno essere richiesti in relazione alle necessità ed al funzionamento dell’associazione;
b) dai contributi di enti pubblici ed altre persone fisiche e giuridiche;
c) da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti;
d) da eventuali entrate per servizi prestati dall’associazione.
ASSOCIATI
Art. 5
Possono essere associati dell’associazione tutti coloro, persone fisiche, giuridiche, associazioni e enti che ne condividono gli scopi.
La richiesta di adesione va presentata al Presidente dell’associazione e oltre alle generalità deve contenere l’impegno ad osservare il presente statuto, l’eventuale regolamento interno e le disposizioni del c Comitato Direttivo.
All’atto di ammissione gli associati verseranno la quota di associazione che verrà annualmente stabilita dal Comitato Direttivo. Gli associati che non avranno presentato per iscritto le proprie dimissioni entro il 30 ottobre di ogni anno saranno considerati associati anche per l’anno successivo ed obbligati al versamento della quota annuale di associazione. Il contributo associativo è intrasmissibile ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non è rivalutabile.
Tra gli associati vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative ed è espressamente esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.
L’adesione all’Associazione garantisce all’associato maggiore di età il diritto di voto nell’assemblea ordinaria e straordinaria e il diritto a proporsi quale candidato all’elezione degli organi sociali.
I soci hanno diritto a frequentare i locali dell’associazione e a partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dalla stessa a riunirsi in assemblea per discutere e votare sulle questioni riguardanti l’associazione, eleggere ed essere eletti membri degli organi dirigenti.
Art. 6
La qualità di associato si perde per decesso, dimissioni, o esclusione.
La esclusione è deliberata dal Comitato Direttivo con delibera motivata per la mora superiore a sei mesi nel pagamento delle quote sociali o per lo svolgimento di attività in contrasto o concorrenza con quella della associazione, ovvero qualora il socio non ottemperi alle disposizioni statutarie o dei regolamenti o alle delibere assembleari o del Comitato Direttivo.
Tale provvedimento dovrà essere comunicato all’associato dichiarato decaduto il quale, entro trenta giorni da tale comunicazione, può ricorrere all’assemblea mediante raccomandata inviata al Presidente dell’associazione.
Art. 7
Sono organi dell’associazione:
– l’assemblea dei Soci
– il Comitato Direttivo
– il Presidente
– il Collegio dei Revisori dei Conti.(eventuale)
ASSEMBLEA
Art. 8
Gli associati formano l’assemblea.
L’assemblea è convocata dal Presidente. Per la validità della sua costituzione e delle sue delibere in prima convocazione è necessario che siano presenti o rappresentati almeno la metà degli associati e le delibere saranno prese a maggioranza dei voti.
Nel caso di seconda convocazione, l’assemblea sarà valida qualunque sia il numero dei soci o dei voti e delibererà sempre a maggioranza semplice.
Per le delibere concernenti le modifiche allo Statuto sarà tuttavia necessario il voto favorevole di almeno due terzi degli associati.
L’assemblea si radunerà almeno due volte all’anno.
Spetta all’assemblea deliberare in merito:
– all’approvazione del bilancio consuntivo e preventivo;
– alla nomina del Comitato Direttivo;
– alla nomina eventualmente i membri del Collegio dei Revisori;
– all’approvazione e alla modificazione dello statuto e di regolamenti;
– ad ogni altro argomento che il Comitato Direttivo intendesse sottoporre.
La convocazione avviene mediante avviso affisso presso le sede sociale, a mezzo posta ordinaria o e-mail indirizzata ai singoli Soci. L’avviso di convocazione è
spedito almeno quindici giorni prima dell’Assemblea, e indica il luogo, la data, l’ora in cui si terrà l’Assemblea stessa, sia in prima che in seconda convocazione, con il relativo ordine del giorno .
Ogni associato può farsi rappresentare da altro associato. Tuttavia nessun associato può rappresentare più di altri due associati. Ciascun associato ha diritto ad un voto.
AMMINISTRAZIONE
Art. 9
Il Comitato Direttivo è composto da cinque consiglieri. dura in carica tre anni e i suoi membri sono rieleggibili.
Il Comitato Direttivo elegge al suo interno il Presidente ed eventualmente un Vicepresidente.
Qualora, durante il mandato, venisse a mancare uno o più membri del Comitato Direttivo, coopterà altri membri in sostituzione dei membri mancati; i membri cooptati dureranno in carica fino alla prima assemblea, la quale potrà confermarli in carica fino alla scadenza del Comitato Direttivo che li ha cooptati.
Il Comitato Direttivo è investito di tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione inerenti la gestione dell’associazione, ad eccezione di quelli che la legge o lo statuto riservano all’assemblea. Provvede alla stesura del bilancio preventivo e bilancio consuntivo e li sottopone all’approvazione dell’assemblea. Determina le quote associative e stabilisce le modalità per il reperimento dei fondi necessari per le spese ordinarie e straordinarie di gestione.
Il Comitato Direttivo ha la facoltà di nominare Consigli scientifici ed ogni altro organismo che reputi necessario per le attività dell’associazione, stabilendone mansioni ed eventuali compensi, tenuto conto del disposto di cui alla lettera e), comma 6, dell’art. 10 del D. Lgs. 4.12.1997, n. 460.
Il Comitato Direttivo, con delibera presa con il voto favorevole di almeno tre membri, potrà inoltre delegare parte dei propri poteri a uno o più componenti del Comitato stesso determinandone i compensi; gli emolumenti individuali annui corrisposti non potranno comunque essere superiori al compenso massimo previsto per il Presidente del collegio sindacale delle società per azioni.
Il Comitato Direttivo potrà compilare un regolamento per disciplinare e organizzare l’attività della associazione, che dovrà essere sottoposto all’assemblea per la sua approvazione.
Il Comitato Direttivo delibera a maggioranza assoluta dei suoi membri; è convocato dal Presidente, dal Vicepresidente o da un terzo dei suoi componenti.
Il Comitato Direttivo è convocato almeno otto giorni prima della riunione, mediante comunicazione scritta inviata tramite lettera. In caso di urgenza la convocazione potrà essere fatta mediante invio di telegramma inoltrato almeno due giorni prima della data prevista per la riunione.
PRESIDENTE
Art. 10
Il presidente rappresenta legalmente l’associazione e compie tutti gli atti che la impegnano verso l’esterno.
Il presidente è eletto dal Comitato Direttivo. Il presidente dura in carica quanto il consiglio direttivo e cessa per scadenza del mandato e/o per dimissioni volontarie.
Il presidente convoca e presiede l’Assemblea e il Consiglio Direttivo, svolge l’ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo al Consiglio Direttivo in merito all’attività compiuta.
Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell’esercizio delle sue funzioni.
COLLEGIO DEI REVISORI
Art. 11
Il Collegio dei Revisori è nominato dall’assemblea qualora la stessa lo ritenga necessario. È composto di tre membri, con idonea capacità professionale, anche non associati, la cui funzione è controllare la correttezza della gestione in relazione alle norme di legge e di Statuto, predisponendo una relazione annuale in occasione della approvazione del Bilancio consuntivo.
BILANCIO
Art. 12
L’esercizio si chiude al 31 dicembre di ogni anno. Entro il 30 aprile il Comitato Direttivo sottoporrà all’assemblea il bilancio consuntivo relativo all’anno precedente ed entro il 31 dicembre il bilancio preventivo relativo all’anno successivo.
Gli eventuali utili o gli avanzi di gestione dovranno essere impiegati esclusivamente per la realizzazione delle attività di cui all’art. 2.
Gli utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale non verranno distribuiti, neanche in modo indiretto, durante la vita dell’associazione, salvo che la destinazione o distribuzione non siano imposte dalla legge o siano effettuate a favore di altre Onlus che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura.
Art. 13
L’associazione si estingue, secondo le modalità di cui all’art. 27 c.c.:
a) quando il patrimonio è divenuto insufficiente rispetto agli scopi;
b) per le altre cause di cui all’art. 27 c.c.
In caso di scioglimento della associazione, per qualunque causa, il patrimonio sarà devoluto ad altra organizzazione non lucrativa di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di all’art. 3 comma 190 della legge 23 dicembre 1996 n.662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge vigente al momento dello scioglimento.
NORMA DI CHIUSURA
Art. 14
Per tutto quanto non previsto dal presente statuto si fa riferimento alle norme del codice civile e alle leggi in materia.